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Detassazione degli investimenti in macchinari

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Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari.

Si riporta di seguito un brevissimo estratto della Circolare n. 44/E emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 27 ottobre 2009 riguardante le indicazioni per la "Detassazione degli investimenti in macchinari". 

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 44/E 

OGGETTO: Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari.

L’articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (di seguito decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricato “Detassazione degli investimenti in macchinari”, consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del decreto – e fino al 30 giugno 2010.

La nuova agevolazione (c.d. Tremonti-ter) consiste in una detassazione dal reddito di impresa e, sotto questo profilo, opera in modo analogo alle agevolazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (c.d. Tremonti-bis) e dall’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (c.d. Tremonti).

La Tremonti-ter, tuttavia, ha ambiti e meccanismi di applicazione che la differenziano dalle precedenti agevolazioni sopra richiamate. Le principali caratteristiche distintive dell’agevolazione riguardano:

- per l’ambito soggettivo, l’attribuzione del beneficio ai titolari di reddito d’impresa anche se iniziano l’attività a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (1° luglio 2009);

- per l’ambito oggettivo, la focalizzazione sugli investimenti effettuati in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007;

- per il meccanismo di applicazione, la determinazione dell’importo dell’investimento agevolabile in modo semplificato in quanto, a differenza delle precedenti agevolazioni, non rileva né l’ammontare medio degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti né l’ammontare dei disinvestimenti.

Rimane comunque fermo che la fruizione dell’agevolazione non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.

SOGGETTI INTERESSATI

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato, sia pure in via indiretta, dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto che consente di far valere la detassazione esclusivamente “sul reddito di impresa”, senza alcuna altra specificazione o limitazione.

La Tremonti-ter si applica quindi a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

Sono pertanto ammessi alla detassazione:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;

- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;

- le società di armamento;

- le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;

- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;

- le società per azioni;

- le società in accomandita per azioni;

- le società a responsabilità limitata,

- le società cooperative e di mutua assicurazione;

- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; 

- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata.

L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Per l’espressa limitazione al reddito d’impresa, l’agevolazione in esame, a differenza della Tremonti-bis, non si applica ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’art. 5, comma 1, del decreto considera agevolabili gli “investimenti” in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, senza ulteriori precisazioni riguardanti le modalità di acquisizione dei beni.

L’agevolazione spetta per l’acquisto dei suddetti macchinari e apparecchiature da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Sono ammessi, altresì, a fruire del beneficio fiscale gli acquisti di beni con patto di riservato dominio di cui all’articolo 1523 del codice civile (cfr. circolare n. 41/E del 13 maggio 2002, par. 6).

Inoltre, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione in proprietà o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing, si assicura, anche con riferimento all’agevolazione in esame, la neutralità della scelta tra acquisto dei beni in proprietà e acquisizione mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore. Questa precisazione vale anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

L’agevolazione non spetta, invece, per l’acquisizione dei beni mediante “leasing operativo”. Tale schema contrattuale consiste nella locazione di beni per un periodo di tempo commisurato alla loro vita economica e si caratterizza per il fatto che l’utilizzatore non ha diritto di riscattare dalla società di leasing i beni alla fine del contratto.

Momento di effettuazione degli investimenti

Ai fini dell’agevolazione in esame rilevano gli investimenti “… fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1° luglio 2009] e fino al 30 giugno 2010".

L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2009 – 30 giugno 2010) segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Fonte: AGENZIA DELLE ENTRATE 

Per scaricare la versione completa della circolare:  http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba1b04970187c6/circ44Edel27ottobre2009.pdf 

Ultimo aggiornamento Domenica 08 Novembre 2009 17:11  
ECB Exchange Rates on
 Settembre 03, 2010.
European euro. Used by 15 memberstates and 6 contries or areas outside the European union. EUR         
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