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Home Fiscalità Novità fiscali Riconoscimento fiscale dell'avviamento

Riconoscimento fiscale dell'avviamento

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Il decreto legge anti-crisi (articolo 15, comma 10, Dl 185/08, convertito dalla legge 2/2009) consente anche alle imprese Ias di ottenere il riconoscimento fiscale dell'avviamento derivante da aggregazioni aziendali. 

In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione.
 
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva.
 
La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva.
 
A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
 
Per maggiori approfondimenti l'OIC ha emanato un documento datato febbraio 2009 in cui vengono descritte le tre possibili modalità di contabilizzazioni dell'avviamento:
1) Imposta sostitutiva senza l'iscrizione di imposte differite attive
2) Imposta sostitutiva con la rilevazione di imposte differite attive
3) Imposta sostitutiva iscritta come anticipo di imposte correnti
 
Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Luglio 2010 15:22  
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 Settembre 03, 2010.
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